Scritto da 3:38 pm Verona

Verona – allerta rossa per le polveri sottili nell’aria

L’ultimo bollettino Arpav conferma l’inquinamento atmosferico registrato anche nei giorni scorsi e tutti provvedimenti varati per cercare di limitarlo, come le maggiori limitazioni per la circolazione dei veicoli e per gli impianti di riscaldamento. Allerta scattata lo scorso 30 gennaio e da allora sempre rimasta in vigore.

di Rossana Rizzitelli

A Verona sarà dunque allerta rossa anche nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 febbraio. Dalle 8.30 alle 18.30, resta attivo il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1, per veicoli a benzina fino agli Euro 2, per i veicoli privati a diesel fino agli Euro 5 e per i veicoli commerciali a diesel il divieto è assoluto fino agli Euro 4, per gli Euro 5 il divieto è parziale ed è valido solo dalle 8.30 alle 12.30.

I divieti si applicano su tutte le strade del territorio comunale tranne che per: Tangenziale Est; Tangenziale Sud; i tratti autostradali; l’itinerario per la Fiera di Verona (dall’uscita dalla Tangenziale Sud, per Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, l’area di parcheggio di Via Scopoli); l’itinerario verso i parcheggi dello stadio e del palazzetto dello sport.

Non è possibile:

  • utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, legna cippato pellet, con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;
  • effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  • climatizzare spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari come cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie;
  • spargere liquami zootecnici;
  • accendere falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio di intrattenimento.

È disposta la limitazione della temperatura misurata:

  • a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici come residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4), attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6);
  • a massimi 17° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8)

Sono esclusi dall’obbligo ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici, strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità asili nido, scuole dell’infanzia altri edifici scolastici per cui sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.

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Last modified: Febbraio 7, 2024
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