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Altra vittoria contro la Prefettura di Lucca. Annullate dal GdP ingiunzioni per Green Pass

LUCCA (venerdì 24 maggio 2024) – Il Giudice di Pace di Lucca ha emesso una sentenza significativa in data 23 maggio 2024, riguardante la causa n. 3629/2023 del Ruolo Generale Contenzioso. La controversia ha visto come parte istante un cittadino rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele Fusi, e come controparte la Prefettura di Lucca, rappresentata dal Prefetto.

di Francesco Catania

Il caso è nato da due ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto della Provincia di Lucca il 8 settembre 2023. La prima ordinanza ingiunzione imponeva una sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro per la violazione dell’art. 9 bis comma 1 del D.L. 52/2021, come riportato nel verbale di contestazione n. 0030 del 13 dicembre 2021. La seconda ordinanza ingiunzione, relativa allo stesso articolo di legge, imponeva una sanzione di 600 euro, secondo il verbale di contestazione n. 0029 del 13 dicembre 2021.

Il ricorrente, tramite il suo legale, ha impugnato le ordinanze, sostenendo la nullità dei provvedimenti per mancata notifica dei verbali di contestazione precedenti e per mancanza di motivazione e di elementi obbligatori, come il luogo e il tipo di violazione. Ha chiesto pertanto l’annullamento delle ordinanze e la condanna della Prefettura alle spese di lite.

Durante l’udienza del 14 maggio 2024, il procuratore del ricorrente ha discusso il caso, mentre nessun rappresentante della Prefettura di Lucca era presente. Dall’esame della documentazione, è emerso che i verbali di contestazione notificati al ricorrente avevano numeri diversi da quelli indicati nei provvedimenti opposti. Questo ha costituito motivo di nullità, rendendo superflua la valutazione di ulteriori difetti di motivazione.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando le ordinanze ingiunzioni. La Prefettura di Lucca è stata condannata al pagamento delle spese legali, liquidate in 380 euro di compenso professionale, 86 euro per spese, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

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Last modified: Maggio 25, 2024
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